Condizioni Generali di Vendita
Accettazione
Le
condizioni generali di vendita e consegna, cosi come le
eventuali condizioni particolari, sono ritenute essere accettate dai
nostri Clienti, anche se difformi dalle proprie condizioni generali o
particolari di acquisto. L'esecuzione degli ordinativi non implica
l'accettazione delle condizioni generali o particolari di acquisto dei
nostri Clienti. Queste ultime ci impegnano solo se accettate
espressamente per iscritto. I proponenti, collaboratori, dipendenti,
parenti ed in genere le persone che agiscono in nome dei nostri Clienti
li rappresentano a tutti gli effetti ed implicitamente li riterremo
essere dotati di mandato per impegnare i nostri Clienti medesimi nei
nostri confronti
Prezzi
Salvo
disposizioni contrattuali particolari, le nostre offerte ed i nostri
listini prezzi hanno carattere puramente indicativo e non ci impegnano
in alcun caso. I nostri prezzi sono modificabili senza preavviso. Si
intendono franco nostro magazzino, spese imballaggio imposte esclusi.
Le spese di spedizione sono a carico del Cliente.
Termini di Consegna
I termini di consegna sono dati a puro titolo indicativo e non
obbligatorio. Salvo accordo scritto, la mancata evasione immediata
dell'ordine non potrà, in alcun caso, dare diritto al suo annullamento
ed alcun indennizzo é dovuto. Gli ordini con evasione superiore al mese
sono accettati con riserva di verifica prezzi in quanto a noi stessi
imposti dai nostri fornitori o da circostanze indipendenti dalla nostra
volontà che renderebbero ulteriormente impossibile o più onerosa la
consegna. In ogni caso, i prodotti saranno fatturati alle condizioni in
vigore al momento della data di fornitura indipendentemente dal prezzo
e dalle condizioni ai quali sono stati dati confermati gli ordinativi.
Ci riserviamo di evadere parzialmente gli ordinativi ricevuti,
intendendo per venduta ciascuna consegna effettuata. Il compratore non
può, in nessun caso, rifiutare il ricevimento della merce, e deve
sempre effettuare il pagamento salvo far valere successivamente le sue
eventuali ragioni (solve et repete)
Rappresentanza
I nostri intermediari, agenti, ingegneri ed analisti non hanno alcun
potere per impegnare la Società. Le loro offerte dovranno essere sempre
confermate da Linguamano. Conserviamo il diritto di rinunciare ad
un ordinativo al quale non è stata data tale conferma.
Agreement
I nostri prodotti sono sempre considerati come venduti, ricevuti ed
accettati presso i nostri magazzini. I prodotti viaggiano a rischio e
pericolo del destinatario anche in caso di vendita o consegna "franco".
In mancanza di precise istruzioni, verrà effettuata la spedizione col
mezzo ritenuto più opportuno e pertanto ciò non può dar luogo a
reclami. La merce non viene coperta da assicurazione di nessun genere
se non dietro espressa richiesta e per conto dell' acquirente. Tutte le
riserve di accettazione eventuali devono essere formulate al
trasportatore o vettore. Il Cliente si impegna ad accettare e ritirare
gli ordinativi entro 5 (cinque) giorni dalla data alla quale è a Sua
conoscenza la disponibilità dei prodotti.
Reclami Resi
Il cliente è tenuto ad esaminare la merce ricevuta e a comunicare nel
dettaglio a Linguamano, entro 8 (otto) giorni dalla consegna,
eventuali vizi riscontrati - o riscontrabili - ad un primo esame, o
qualsiasi altro reclamo in relazione ai prodotti. Nel caso in cui il
cliente non effettui la comunicazione di cui sopra, i prodotti saranno
considerati definitivamente accettati e conformi a quanto stabilito dal
contratto di vendita, ferma restando la possibilità, esperibile entro e
non oltre 1 (un) anno dalla consegna, di denunziare eventuali vizi, non
apparenti, entro 8 (otto) giorni dalla scoperta degli stessi (in
conformità con quanto disposto dall'art. 1495 del Codice Civile). Resta
inteso che il cliente dovrà rifiutare la consegna, da parte del
vettore, di pacchi danneggiati e dovrà, a tale proposito, informare
immediatamente Linguamano dell'accaduto. Tutti i reclami concernenti i
prodotti consegnati e venduti ci devono pervenire entro 8 (otto) giorni
dalla ricezione, riferendosi al numero di bolla di accompagnamento o di
fattura. Trascorso tale termine, il reclamo non potrà più' essere
accolto. Nessun reso verrà accettato salvo anticipo accordo scritto da
parte nostra. Il reso sarà accertato solo integro, nel proprio imballo
originale intatto. Eventuali reclami relativi alle nostre fatture
devono essere portati a nostra conoscenza tramite lettera raccomandata
spedita entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del documento. In caso
contrario, le fatture si intendono accettare senza alcuna riserva. I
reclami non possono in alcun caso giustificare il ritardo o il mancato
pagamento. E' previsto l'addebito di spese di spedizione inerenti il
reso.
Garanzie
Le garanzie concesse ai prodotti non assemblati da Linguamano si
riferiscono esattamente a quelle concesse dai fabbricanti in quanto la
Linguamano è solo un intermediario. In ogni caso, non garantiamo che i
prodotti forniti siano adatti alle specifiche esigenze dell'attività
dell'utente. I prodotti da noi commercializzati, non sono stati
concepiti nè testati con componentistica tale da assicurare il livello
di affidabilità necessario a scopo diagnostico e terapeutico umano, nè
per essere utilizzati come componente critico in qualsiasi attrezzatura
di supporto vitale, il cui mancato funzionamento potrebbe
ragionevolmente causare lesioni fisiche ad esseri umani. La garanzia è
valida per eventuali difetti materiali e si limita in ogni caso alla
semplice riparazione o sostituzione dei componenti difettosi. Tutti i
prodotti o parti di essi sostituiti da Linguamano diverranno di
proprietà esclusiva della stessa. La validità della garanzia è
subordinata all' esatto utilizzo del prodotto come specificato nelle
istruzioni messe a disposizioni dell' utente. La Linguamano non è
tenuta ad alcun indennizzo nei confronti dell'utente o di terzi per le
conseguenze derivanti dell'utilizzo del software o hardware e per i
danni diretti o indiretti, incidenti a persone. Danni causati a beni
distinti del nostro materiale, lucro cessante, danni causati o che
verranno causati dal deterioramento o dalla perdita di dati registrati
dall' utente.
Contratto
In caso di nostra responsabilità per l' inesecuzione o la cattiva
esecuzione del contratto, il totale dell'eventuale indennizzo non potrà
superare per convenzione espressa un ammontare pari al 10% del prezzo
del prodotto all'origine del danno.
Proprietà
Il software da noi commercializzato rimane di proprietà del suo inventore
o fabbricante che accorda esclusivamente una "licenza d'uso". Il
Cliente non potrà, in alcun caso, cederlo a terzi, noleggiarlo,
prestarlo o trasferirlo né a titolo oneroso né a titolo gratuito, in
quanto il prodotto è coperto da copyright. Il Cliente si impegna a
mantenere le menzioni di proprietà riportate sui supporti e sui manuali
d'uso e a non a modificare in qualsivoglia modo i prodotti da noi
venduti. Conserverà con buona diligenza il software applicato
rigorosamente tutte le indicazioni del fabbricante o inventore, in
particolare non potrà procedere a effettuare copie non autorizzate,
permettere o favorire che altri lo facciano. I nostri Clienti,
intermediari tra noi e gli utenti, devono includere nelle loro
condizioni di vendita il presente paragrafo di vendita o un test
analogo. Il rischio per il perimento o danneggiamento dei prodotti sarà
a carico del cliente dal momento della consegna o dal momento in cui la
consegna non sia potuta avvenire per un fatto imputabile al cliente. Il
cliente assume l'obbligo di immediata restituzione a Linguamanao di
tutti i prodotti ad esso inviati, ma non ancora di sua proprietà, nel
caso in cui il cliente stesso non adempia puntualmente al pagamento di
qualsiasi somma dovuta a Linguamano. A tale scopo il cliente
consentirà a Linguamano, ai suoi dipendenti ed agenti, di accedere
presso i propri locali, al solo fine di procedere al ritiro dei
prodotti non pagati. Resta peraltro inteso che la richiesta e
l'effettiva restituzione dei prodotti non pregiudicherà il diritto di
Linguamano di chiedere l'integrale risarcimento dei danni sofferti per
effetto dell'inadempimento del cliente.
Acconti
Gli acconti versati dai nostri Clienti si intendono riferiti al prezzo
dell'ordine effettuato. L'acconto non potrà in nessun caso considerarsi
caparra e pertanto l'importo versato impegna i clienti alla regolare
esecuzione del contratto.
Morosità
Il mancato pagamento alla scadenza della fattura o nota di debito, cosi
come il mancato ritiro di Ricevute Bancarie o la mancata disponibilità
di fondi per procedura RID od ogni altro fatto che determinano
l'insolvenza del Cliente, causa l'annullamento dei termini accordati
per il pagamento dei prodotti consegnati o da consegnare, rendendo il
credito immediatamente esigibile e il blocco automatico degli ordini
ancora in essere. Inoltre, è nostra facoltà la recessione immediata del
contratto in essere senza alcun indennizzo ed altra formalità che il
semplice avviso tramite lettera raccomandata. La fornitura incompleta
non potrà alcun caso determinare il mancato pagamento di quanto
consegnato e fatturato. E' in nostra facoltà l'emissione di fatture
parziali secondo le conseguenze effettuate il pagamento delle fatture
non potrà in alcun caso dipendere dall' installazione o dalla messa in
opera delle apparecchiature vendute. Conserviamo la piena e totale
proprietà dei prodotti ed accessori venduti sino al loro totale
pagamento, spese ed imposte incluse, salvo il caso in cui il pagamento
venga effettuato in contanti, il prezzo non si considererà pagato sino
a che ogni assegno o altro mezzo di pagamento utilizzato dal cliente
venga riscosso da Linguamano, o comunque onorato nei termini di cui
allo stesso.
Il
Cliente si impegna ad avvertire immediatamente la Linguamano nel caso
sia sottoposto a procedimento giudiziale o a sequestro ed a comunicare
il nominativo del terzo acquirente senza indugio tramite lettera
raccomandata. Il Cliente che non si attiene ai pagamenti autorizza il
personale della Linguamano ad entrare nei propri locali senza altro
avviso per prelevare i prodotti non pagati ed accetta le spese
occorrenti per questa operazione.
Condizioni di pagamento
Tutte
le nostre fatture, note di debito e simili debbono intendersi pagate
in contanti, assegno circolare o bancario. Nel caso di ritardo
pagamento decorreranno dalla data di scadenza gli interessi di mora al
tasso del 7% annuo, più' spese bancarie. E' previsto un indennizzo
forfetario in ragione del 7% annuo, più' spese bancarie. E' previsto un
indennizzo forfetario in ragione del 7% dell' ammontare dovuto, con un
minimo pari a Euro 60,00 (sessanta/00). La presente clausola non
esclude l' esigibilità immediata del debito nei confronti della
Linguamano. Sono fatte salve eventuali procedure volte al recupero del
credito. In caso di recessione o di annullamento del contratto da parte
del Cliente, è dovuto alla Linguamano un indennizzo forfetario
ammontante al 30% del prezzo totale del contratto salvo richieste
superiori se l' ammontare del danno supera il 30%.
Solidarietà
Se il pagamento della fattura o nota di debito è garantita da un terzo,
il cliente ed il cessionario del debito si intendono solidalmente
responsabili per il pagamento e per l'esecuzione di tutti gli altri
impegni previsti dal presente contratto.
Foro competente
Per
qualsiasi controversia il Foro competente è Alba (CN - Italy). Per tutto quanto non
espressamente previsto nelle presenti condizioni generali di vendita,
si fa riferimento al Codice Civile.
Diritto di recesso
Gli acquisti sul nostro sito sono soggetti alla disciplina del D.Lgs n.
185 del 22/05/1999, dettata in materia di contratti a distanza, nei
casi in cui la consegna della merce avvenga al domicilio
dell'acquirente, in quanto detti acquisti si perfezionano al di fuori
dai locali commerciali.
- A chi si applica il diritto di recesso?
La normativa comunitaria prevede che il diritto di recesso sia
esercitabile dalle sole persone fisiche (consumatori) che agiscono per
scopi che possono considerarsi estranei alla propria attività
commerciale. Il diritto di recesso, quindi, non può essere esercitato
dalle persone giuridiche e dalle persone fisiche che agiscono per scopi
legati ad una attività commerciale. Restano esclusi dal diritto di
recesso anche gli acquisti effettuati da rivenditori o da soggetti che
a qualsiasi titolo acquistano per la rivendita a terzi.
- In cosa consiste?
Il
consumatore ha diritto di recedere dal contratto entro il termine di 8
giorni lavorativi dal ricevimento della merce, restituendo il bene
oggetto del recesso al venditore, il quale gli rimborserà il prezzo
della merce restituita.
Si precisa che nelle ipotesi di
operazioni a premio (le cd. promozioni), in cui l'acquisto di un bene è
abbinato ad un altro bene che viene venduto ad un prezzo irrisorio o
addirittura regalato, il diritto di recesso sarà legittimamente
esercitato con la restituzione di entrambi i beni oggetto
dell'acquisto, stante il vincolo dell'accessorietà del bene in
promozione rispetto al primo.
- Cosa esclude?
Il diritto di recesso non si applica ai prodotti audiovisivi o software
informatici consegnati sigillati, che sono stati aperti dal
consumatore. Il diritto di recesso non é consentito su prodotti che prevedono una registrazione qualora il cliente abbia provveduto a registrarlo a suo nome.
Prima di contattare il Servizio Clienti Linguamano, è opportuno avere a
disposizione i seguenti documenti e dati: fattura originale (indica il
numero di ordine, di fattura, di codice Cliente); in caso di recesso
parziale, oltre alla fattura di acquisto, il codice articolo/i;
coordinate bancarie sulle quali ottenere il bonifico (Cod. ABI - CAB -
Conto Corrente dell'intestatario della fattura); A questo punto si può
contattare il Servizio Clienti di Linguamano che Vi informerà della
procedura da adottare per aprire la pratica di recesso, dandovi
contestualmente l'autorizzazione per la restituzione dei componenti.
La procedura è qui di seguito riassunta:
Invio di una comunicazione sottoscritta contenente
dichiarazione di voler esercitare il diritto di recesso, indicando
tutti i dati richiesti [il proprio numero d'ordine, di fattura e di
codice cliente, quali prodotti devono essere oggetto di recesso
(identificandoli con il codice articolo), nonché le coordinate
bancarie].
-
Dopo aver attivato la pratica di recesso è necessario inserire
l'involucro originale contenente la merce in un imballo apposito, in
modo tale da salvaguardare gli involucri originali dei prodotti da
qualsiasi danneggiamento, scritta o alterazione. ROBOT-ITALY si riserva
il diritto di rifiutare la merce pervenuta nell'ipotesi di mancato
rispetto della procedura sopra indicata.
- Appuntare sui colli spediti, in posizione visibile il numero e l'anno dell'ordine.
- Spedire la merce a proprie spese a Linguamano
Resta
inteso che il Magazzino di Linguamano non accetterà le spedizioni
sprovviste del numero di ordine sull'imballaggio, che saranno
restituite al mittente, a sue spese.
Si consiglia di utilizzare per la spedizione un corriere o altro mezzo
idoneo a permettere la rintracciabilità della spedizione. Resta inteso
che Linguamano non procederà al rimborso della merce oggetto del
recesso, qualora non riceva la relativa consegna.
- Entro
30 giorni lavorativi dal ricevimento della merce, Linguamano
provvederà ad effettuare l'accredito al Cliente dell'importo
corrispondente al valore della merce risultante dalla fattura. Nel
suddetto importo non sono comprese le spese di spedizione. Ciò in
conformità all'art. 5, comma 6, D.Lgs n. 185 del 22/05/1999
- Linguamano si riserva sin d'ora di non accettare le spedizioni di componenti o prodotti che:
-non contengano imballi, accessori e manualistiche originali;
-siano state effettuate senza aver attivato la richiesta di intervento al Servizio Clienti Linguamano;
-siano state effettuate senza seguire le modalità di invio indicate dal Servizio Clienti Linguamano.
In tali casi le spese di trasporto inerenti la restituzione saranno a carico del cliente.
DECRETO LEGISLATIVO 22-05-1999 N.185
DECRETO
LEGISLATIVO 22 maggio 1999, n. 185. Attuazione della direttiva 97/7/CE
relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a
distanza.
Organo emanante: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA G.U. Repubblica Italiana: 21-06-1999 N.143
DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 1999, n. 185.
Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di
contratti a distanza;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 e del 21 maggio 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
D e f i n i z i o n i
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi
stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema
di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal
fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più
tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del
contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
b) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti di cui
alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all'attività
professionale eventualmente svolta;
c) fornitore: la persona fisica o giuridica che nei contratti a
distanza agisce nel quadro della sua attività professionale;
d) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la
presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa
impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti;
un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto è riportato nell'allegato I;
e) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o
giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste
nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di
comunicazione a distanza.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali è riportato nell'allegato II;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi
a beni immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.
Art. 3.
Informazioni per il consumatore
1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a
distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione
del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza,
quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di
prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o
periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve
essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e
comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a
distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede
e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla
stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori
particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del fornitore e lo
scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo
inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a
pena di nullità del contratto.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una
comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono
fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal
caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori
informazioni di cui all'articolo 4.
Art. 4.
Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta,
su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di
tutte le informazioni previste dall'articolo 3, comma 1, prima od al
momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle
stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le
seguenti informazioni:
a) un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del
diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5, inclusi i casi di cui
all'articolo 5, comma 2;
b) l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
servizi la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di
comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in
un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di
comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre
dell'indirizzo geografico della sede del fornitore cui poter presentare
reclami.
Art. 5.
Esercizio del diritto di recesso
1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a
distanza, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro
il termine di dieci giorni lavorativi decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore
ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4 o dal
giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò
avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine
di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal
giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo
4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non
oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di
cui all'articolo 4, il termine per l'esercizio del diritto di recesso è
di tre mesi e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può
esercitare il diritto di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i
contratti:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con
l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine di sette
giorni previsto dal comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni
dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di
controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente
personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o
rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
4. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine
previsto, di una comunicazione scritta all'indirizzo geografico della
sede del fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso
termine, anche mediante telegramma, telex e facsimile, a condizione che
sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
entro le 48 ore successive.
5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a
restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona
da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal
contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque
essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del
ricevimento del bene.
6. Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto
di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di
restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal
contratto a distanza.
7. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente
alle disposizioni del presente articolo, il fornitore è tenuto al
rimborso delle somme versate dal consumatore. Il rimborso deve avvenire
gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta
giorni dalla data in cui il fornitore è venuto a conoscenza
dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.
8. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un
contratto a distanza, sia interamente o parzialmente coperto da un
credito concesso al consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in base
ad un accordo tra questi e il fornitore, il contratto di credito si
intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il
consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente alle
disposizioni di cui ai precedenti commi. E' fatto obbligo al fornitore
di comunicare al terzo concedente il credito l'avvenuto esercizio del
diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente
versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del
servizio fino al momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio
del diritto di recesso da parte del consumatore sono rimborsate al
terzo dal fornitore, senza alcuna penalità, fatta salva la
corresponsione degli interessi legali maturati.
Art. 6.
Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire
l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del
fornitore, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o
del servizio richiesto, il fornitore, entro il termine di cui al comma
1, informa il consumatore, secondo le modalità di cui all'articolo 4,
comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente già
corrisposte per il pagamento della fornitura.
Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della
conclusione del contratto, il fornitore non può adempiere eseguendo una
fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità
equivalenti o superiori.
Art. 7.
E s c l u s i o n i 1. Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1 dell'articolo 6 non si applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di
altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio
del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da
distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai
trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della
conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire tali
prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.
Art. 8.
Pagamento mediante carta
1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove ciò
sia previsto tra le modalità di pagamento, da comunicare al consumatore
al sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del presente decreto
legislativo.
2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al
consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto
al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento
della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo,
fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197. L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di
addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.
Art. 9.
Fornitura non richiesta
1. E' vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza
di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una
richiesta di pagamento.
2. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in
caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non
significa consenso.
Art. 10.
Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
1. L'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta
elettronica di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di
un operatore o di fax, richiede il consenso del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al
comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono
essere impiegate dal fornitore se il consumatore non si dichiara
esplicitamente contrario.
Art. 11.
Irrinunciabilità dei diritti
1. I diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto legislativo
sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le
disposizioni del presente decreto.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una
legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque
essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente
decreto legislativo.
Art. 12.
S a n z i o n i
1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto
costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui agli
articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo, ovvero che
ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore
secondo le modalità di cui all'articolo 5 o non rimborsa al consumatore
le somme da questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e
massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento
degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13
della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle
violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio provinciale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato della provincia in cui
vi è la residenza o la sede legale dell'operatore commerciale.
Art. 13.
Azioni collettive
1. In relazione alle disposizioni del presente decreto legislativo, le
associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad agire a
tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
Art. 14.
Foro competente
1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente
decreto legislativo la competenza territoriale inderogabile è del
giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se
ubicati nel territorio dello Stato.
Art. 15.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento al presente decreto legislativo.
2. Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento delle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo con la disciplina
recata dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme
speciali di vendita previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 15
gennaio 1992, n. 50, e dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, si applicano le disposizioni più favorevoli per
il consumatore contenute nel presente decreto legislativo.
3. Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 22 maggio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta, Ministro per le politiche comunitarie
Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Dini, Ministro degli affari esteri
Diliberto, Ministro di grazia e giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Allegato I
Tecniche di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d): stampati senza indirizzo;
stampati con indirizzo;
lettera circolare;
pubblicità stampa con buono d'ordine;
catalogo;
telefono con intervento di un operatore;
telefono senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di chiamata, audiotext);
radio;
videotelefono (telefono con immagine);
teletext (microcomputer, schermo di televisore) con tastiera o schermo sensibile al tatto;
posta elettronica;
fax;
televisore, (teleacquisto, televendita).
Allegato II
Servizi finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a): servizi d'investimento;
operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
servizi bancari;
operazioni riguardanti fondi di pensione;
servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali servizi comprendono in particolare: i servizi di investimento di
cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE, i servizi di società di
investimenti collettivi;
i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano del
riconoscimento reciproco di cui si applica l'allegato della seconda
direttiva 89/646/CEE;
le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione e
riassicurazione di cui: all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della
funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 97/7/CE è pubblicata in G.U.C.E.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.
(Legge comunitaria 1995-1997)".
- Il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, reca:
"Attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,
recante "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei
titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio":
"Art. 12 (Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al
prelievo di denaro contante). - 1. Chiunque, al fine di trarne profitto
per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare,
carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento
analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di
beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per
altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi
altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o
all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede,
cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o
comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti
con essi".
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003
Linguamano, in qualità di titolare del
trattamento, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 ed in relazione ai
dati personali di cui la società entrerà in possesso, Vi fornisce le informazioni dettagliate ed aggiornate sulla Privacy Policy in questa pagina dedicata:
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